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Ordinanza — n. 10483/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific legal criticism and manifest unfoundedness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Colombo and Riera inadmissible, ruling that the arguments lacked the necessary specific legal criticism required for admissibility. The appellants claimed violations regarding the attribution of responsibility, prescription of the crime, and excessive sentencing, but the court found their submissions to be purely assertive without concrete analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the court held that the manifest unfoundedness of the grounds precluded any examination of the merits, including potential prescription issues, and ordered the appellants to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must be supported by specific legal criticism and cannot be declared inadmissible merely because the grounds are unfounded, as this would violate the right of defense.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifest unfoundedness lack of specific criticism procedural costs prescription of crime equivalence of mitigating factors Corte di Cassazione considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 129 cod. proc. pen
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv.
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. Un. n. 23428 del 2/3/2005, Bracale
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Sez. 5 n. 40437/2019
Sez. 5 n. 40437/2019) che, ai sensi della vigente disciplina del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, N.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLOMBO ANDREA nato a PALERMO il 16/08/1989 RIERA IGNAZIO nato a PALERMO il 20/01/1980 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 20130\2022 R.G. Motivi della decisione 1. Ignazio Riera e Andrea Colombo ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: il primo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità deducendo la mancanza dell'altruità della cosa sottratta e la mancanza di prova che il Riera abbia aggredito il bene giuridico protetto dalla norma e l'intervenuta prescrizione del reato già all'atto della pronuncia impugnata, in ragione dell'intervenuta conces- sione, sin dal primo grado, delle circostanze attenuanti generiche ritenute equi- valenti alle aggravanti contestate, nonché l'eccessività della pena irrogata; il se- condo insufficienza della motivazione. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché, quanto a quelli proposti dal Colombo ed al primo del Riera, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Quanto al secondo motivo proposto dal Riera, lo stesso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha costantemente affermato (cfr. Sez. 5 n. 40437/2019) che, ai sensi della vigente disciplina del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, N. 20130\2022 R.G. la concessione delle attenuanti generiche, anche in regime di equivalenza alle con- testate aggravanti, incide unicamente sulla determinazione in concreto del tratta- mento sanzionatorio, ma non ha alcun rilievo ai fini della prescrizione.

L'ultimo motivo proposto dal Reira, infine, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza dei ricorsi. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbra