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Ordinanza — n. 10477/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10477/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELISE GIOVANNI nato a NAPOLI il 02/12/1973 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdatIvi) a tiscu311acti udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giovanni Melise ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto pluriaggravato, ricettazione e danneggiamento aggravato. Considerato che il primo motivo, che lamenta l'erronea applicazione congiunta delle due aggravanti ad effetto speciale del furto pluriaggravato della recidiva reiterata (pena-base, anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa, per il furto aggravato, aumentato di mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa ex art. 63, quarto comma, cod. pen., ulteriormente aumentata per la continuazione) è manifestamente infondato, alla luce della piana applicazione della disciplina dettata dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. operata dalla sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10477/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in considerazione della modalità definitoria prescelta, ossia il patteggiamento in appello con rinuncia a tutti i motivi tranne quello sopra richiamato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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delitto verosimiglianza della persecuzione prove acquisite illegalmente reato flagrante imputazione di furto testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELISE GIOVANNI nato a NAPOLI il 02/12/1973 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdatIvi) a tiscu311acti udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giovanni Melise ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto pluriaggravato, ricettazione e danneggiamento aggravato. Considerato che il primo motivo, che lamenta l'erronea applicazione congiunta delle due aggravanti ad effetto speciale del furto pluriaggravato della recidiva reiterata (pena-base, anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa, per il furto aggravato, aumentato di mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa ex art. 63, quarto comma, cod. pen., ulteriormente aumentata per la continuazione) è manifestamente infondato, alla luce della piana applicazione della disciplina dettata dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. operata dalla sentenza impugnata.

Considerato che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in considerazione della modalità definitoria prescelta, ossia il patteggiamento in appello con rinuncia a tutti i motivi tranne quello sopra richiamato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso