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Ordinanza — n. 10475/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10475/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHIMI HARLI nato il 18/09/1997 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Harli Brahinni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di falsità di un privato in una patente Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine all'impossibilità di giungere all'assoluzione dell'imputato, è inammissibile perché del tutto aspecifico e non devoluto al giudice di appello, che ha puntualmente rilevato che il gravame non investiva il capo e i punti della sentenza relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione di nullità del brevetto violazione del brevetto ricorso per cassazione rivendicazione di brevetto spese di difesa impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHIMI HARLI nato il 18/09/1997 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Harli Brahinni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di falsità di un privato in una patente Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine all'impossibilità di giungere all'assoluzione dell'imputato, è inammissibile perché del tutto aspecifico e non devoluto al giudice di appello, che ha puntualmente rilevato che il gravame non investiva il capo e i punti della sentenza relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/