Ordinanza — n. 10472/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MATTEO SALVATORE nato a NAPOLI il 08/02/1969 NAZZARO GIORGIO nato a NAPOLI il 01/09/1969 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Salvatore De Matteo e Giorgio Nazzaro ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione. Considerato che il ricorso nell'interesse di Nazzaro, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto dette circostanze risultano già applicate in primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso nell'interesse di De Matteo, che invoca la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, ostando al suo accoglimento la disciplina di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., e comunque inammissibile, avendo aderito la Corte di appello alla valutazione della sentenza di primo grado, in linea con il principio di diritto in forza del quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MATTEO SALVATORE nato a NAPOLI il 08/02/1969 NAZZARO GIORGIO nato a NAPOLI il 01/09/1969 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Salvatore De Matteo e Giorgio Nazzaro ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione. Considerato che il ricorso nell'interesse di Nazzaro, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto dette circostanze risultano già applicate in primo grado.
Considerato che il ricorso nell'interesse di De Matteo, che invoca la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, ostando al suo accoglimento la disciplina di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., e comunque inammissibile, avendo aderito la Corte di appello alla valutazione della sentenza di primo grado, in linea con il principio di diritto in forza del quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de