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Ordinanza — n. 10468/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10468/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10468/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: BEDDA ABDELHADI nato il 04/07/1978 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Bedda Abdelhadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d~)che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni gravi aggravate dall'uso di armi. Considerato che il primo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione alla testimonianza della persona offesa, è inammissibile in quanto, per un verso, fa leva su frammenti di dati probatori, dovendosi al riguardo ribadire l'inammissibilità del ricorso che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774), mentre, per altro verso, deduce questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, a fronte delle valutazioni dei giudici di merito (che hanno valorizzato non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma ulteriori, convergenti elementi) in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici, laddove del tutto assertive e, comunque, aspecifiche risultano le doglianze del ricorrente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10468/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che lamenta la mancata escussione della convivente dell'imputato, è manifestamente infondato, posto che la relativa richiesta è stata disattesa sulla base di un giudizio di superfluità correlato al compendio probatorio raccolto, tanto più che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

Parole chiave

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lesioni gravi aggressione fisica difesa penale difesa obbligatoria reati violenti eccesso di legittima difesa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: BEDDA ABDELHADI nato il 04/07/1978 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Bedda Abdelhadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d~)che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni gravi aggravate dall'uso di armi. Considerato che il primo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione alla testimonianza della persona offesa, è inammissibile in quanto, per un verso, fa leva su frammenti di dati probatori, dovendosi al riguardo ribadire l'inammissibilità del ricorso che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774), mentre, per altro verso, deduce questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, a fronte delle valutazioni dei giudici di merito (che hanno valorizzato non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma ulteriori, convergenti elementi) in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici, laddove del tutto assertive e, comunque, aspecifiche risultano le doglianze del ricorrente.

Considerato che il secondo motivo, che lamenta la mancata escussione della convivente dell'imputato, è manifestamente infondato, posto che la relativa richiesta è stata disattesa sulla base di un giudizio di superfluità correlato al compendio probatorio raccolto, tanto più che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Considerato che il terzo motivo, afferente al giudizio di equivalenza ex art.69 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), tale dovendosi ritenere quella del giudice di appello che ha escluso la sussistenza di elementi idonei a giustificare un diverso esito del giudizio di comparazione.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende