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Sentenza — n. 10466/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO ARNALDO nato a CATANIA il 17/08/1972 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Arnaldo Santoro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni volontarie e minaccia grave ai danni di Giuseppe Di Bella. Considerato che i reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito sono divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e che la sentenza impugnata dà atto che è intervenuta remissione della querela accettata dall'imputato. Rilevato, pertanto, che, con l'entrata in vigore della novella, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela, mentre le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito sono divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e che la sentenza impugnata dà atto che è intervenuta remissione della querela accettata dall'imputato. Rilevato, pertanto, che, con l'entrata in vigore della novella, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela, mentre le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato.

Parole chiave

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lesioni personali aggressione fisica lesione alla spalla lesione alla caviglia reati violenti tentata lesione personale semplice
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO ARNALDO nato a CATANIA il 17/08/1972 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Arnaldo Santoro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni volontarie e minaccia grave ai danni di Giuseppe Di Bella. Considerato che i reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito sono divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e che la sentenza impugnata dà atto che è intervenuta remissione della querela accettata dall'imputato. Rilevato, pertanto, che, con l'entrata in vigore della novella, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela, mentre le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/