Sentenza — n. 10466/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO ARNALDO nato a CATANIA il 17/08/1972 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Arnaldo Santoro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni volontarie e minaccia grave ai danni di Giuseppe Di Bella. Considerato che i reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito sono divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e che la sentenza impugnata dà atto che è intervenuta remissione della querela accettata dall'imputato. Rilevato, pertanto, che, con l'entrata in vigore della novella, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela, mentre le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 10466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito sono divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e che la sentenza impugnata dà atto che è intervenuta remissione della querela accettata dall'imputato. Rilevato, pertanto, che, con l'entrata in vigore della novella, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela, mentre le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO ARNALDO nato a CATANIA il 17/08/1972 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Arnaldo Santoro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni volontarie e minaccia grave ai danni di Giuseppe Di Bella. Considerato che i reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito sono divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e che la sentenza impugnata dà atto che è intervenuta remissione della querela accettata dall'imputato. Rilevato, pertanto, che, con l'entrata in vigore della novella, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela, mentre le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/