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Ordinanza — n. 10464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI GIOVANNI nato a NAPOLI il 29/11/1957 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giovanni Visconti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.364 cod. proc. pen. per l'assenza del difensore all'individuazione dell'indagato, è inammissibile, in quanto - fermo restando che il riferimento della sentenza impugnata a una data dell'individuazione anteriore alla commissione del fatto è frutto di un mero refuso privo di incidenza sul decisum - versandosi in ipotesi di patologia della prova, il ricorso si è sottratto all'onere di indicare l'incidenza della prova che si assume viziata sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove, a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza, la sentenza impugnata ha valorizzato plurimi, ulteriori elementi (la circostanza che Visconti e il complice furono colti dalla polizia giudiziaria all'atto di uscire dall'edificio al cui interno era stato tentato il furto, cercando di forzare una serratura; la descrizione fornita da Manuela La Rocca, vicina di casa della persona offesa; la conferma in dibattimento del riconoscimento effettuato da Anna Ascione, l'altra vicina di casa che chiamò i Carabinieri; il rinvenimento nella disponibilità dei complici di attrezzi atti allo scasso).

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità scippo reati contro il patrimonio indagine per furto delitto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI GIOVANNI nato a NAPOLI il 29/11/1957 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giovanni Visconti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.364 cod. proc. pen. per l'assenza del difensore all'individuazione dell'indagato, è inammissibile, in quanto - fermo restando che il riferimento della sentenza impugnata a una data dell'individuazione anteriore alla commissione del fatto è frutto di un mero refuso privo di incidenza sul decisum - versandosi in ipotesi di patologia della prova, il ricorso si è sottratto all'onere di indicare l'incidenza della prova che si assume viziata sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove, a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza, la sentenza impugnata ha valorizzato plurimi, ulteriori elementi (la circostanza che Visconti e il complice furono colti dalla polizia giudiziaria all'atto di uscire dall'edificio al cui interno era stato tentato il furto, cercando di forzare una serratura; la descrizione fornita da Manuela La Rocca, vicina di casa della persona offesa; la conferma in dibattimento del riconoscimento effettuato da Anna Ascione, l'altra vicina di casa che chiamò i Carabinieri; il rinvenimento nella disponibilità dei complici di attrezzi atti allo scasso).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci