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Ordinanza — n. 10463/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10463/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA DAVIDE nato a MESSINA il 08/02/1992 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Davide Barbuscia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per tre episodi di furto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il furto di cui al capo 3) mancando qualsiasi elemento di riscontro (compresa la relativa denuncia), è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici, la Corte distrettuale ha valorizzato la confessione dell'imputato per tutti i reati contestatigli, traendo conferma dell'attendibilità della confessione stessa anche con riguardo al capo 3), dal pieno riscontro rilevato per gli altri due furti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10463/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova informatica imputazione di furto perseguimento penale per truffa furto di dati prove acquisite illegalmente insufficienza di prove
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA DAVIDE nato a MESSINA il 08/02/1992 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Davide Barbuscia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per tre episodi di furto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il furto di cui al capo 3) mancando qualsiasi elemento di riscontro (compresa la relativa denuncia), è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici, la Corte distrettuale ha valorizzato la confessione dell'imputato per tutti i reati contestatigli, traendo conferma dell'attendibilità della confessione stessa anche con riguardo al capo 3), dal pieno riscontro rilevato per gli altri due furti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08