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Ordinanza — n. 10460/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10460/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIKORA BOGDAN nato il 21/08/1965 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; A- U Rilevato che Bogdan Sikora ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è versato in fatto alla luce del rilievo della sentenza impugnata circa il riconoscimento dell'imputato da parte dell'operatore di polizia giudiziaria attraverso le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della stazione di Messina, immagini dalle quali si vedeva l'imputato armeggiare nella borsa della persona offesa e poi allontanarsi in chiaro possesso del suo portafogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10460/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 2063 del 22/10/1971, dep. 1972, Lucca, Rv. 120652) e il fatto è stato commesso in una stazione, ossia in un luogo individuato dalla tassativa elencazione dettata dall'art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen. (Sez. 5, n. 17804 del 14/03/2017, Di Gregorio, Rv. 269641). Considerato che, quanto al quarto motivo, l'inammissibilità delle censure sulle circostanze aggravanti esclude che il reato fosse procedibile a querela, mentre l'inammissibilità del ricorso esclude l'applicabilità della recente riforma (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa indagine per furto alibi altri capi d'accusa indagine penale suppletiva reato flagrante
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIKORA BOGDAN nato il 21/08/1965 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; A- U Rilevato che Bogdan Sikora ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è versato in fatto alla luce del rilievo della sentenza impugnata circa il riconoscimento dell'imputato da parte dell'operatore di polizia giudiziaria attraverso le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della stazione di Messina, immagini dalle quali si vedeva l'imputato armeggiare nella borsa della persona offesa e poi allontanarsi in chiaro possesso del suo portafogli.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'applicazione della circostanza aggravante della destrezza, è inammissibile, in quanto articola deduzioni in fatto (la posizione della borsa, che la sentenza impugnata indica ancora agganciata alle spalle della persona offesa) e, comunque, manifestamente infondate, avendo il giudice di appello dato atto dell'abile e rapida manualità che ha consentito l'impossessamento. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la borsa all'interno della quale si trovava la res sottratta rientra nella nozione di "bagaglio", nozione comprensiva di tutto ciò che il viaggiatore porta con sé, senza custodirlo sulla propria persona (ex plurimis, Sez. 2, n. 4017 del 21/01/1972, Davalos, Rv. 121261;

Sez. 2, n. 2063 del 22/10/1971, dep. 1972, Lucca, Rv. 120652) e il fatto è stato commesso in una stazione, ossia in un luogo individuato dalla tassativa elencazione dettata dall'art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen. (Sez. 5, n. 17804 del 14/03/2017, Di Gregorio, Rv. 269641). Considerato che, quanto al quarto motivo, l'inammissibilità delle censure sulle circostanze aggravanti esclude che il reato fosse procedibile a querela, mentre l'inammissibilità del ricorso esclude l'applicabilità della recente riforma (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.