Ordinanza — n. 10452/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA SIMONE nato a STURNO il 16/11/1965 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Simone Testa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave, lesioni volontarie aggravate e violenza privata. Considerato che il ricorso, che censura la configurabilità nel caso di specie del reato di violenza privata, è inammissibile, in quanto, per un verso, volto a sollecitare un confronto diretto del giudice di legittimità con il compendio probatorio e, per altro verso, manifestamente infondato alla luce del rilievo del giudice di appello lì dove sottolinea che l'imputato aveva sottratto le chiavi dell'auto della persona offesa, così impedendole di allontanarsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA SIMONE nato a STURNO il 16/11/1965 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Simone Testa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave, lesioni volontarie aggravate e violenza privata. Considerato che il ricorso, che censura la configurabilità nel caso di specie del reato di violenza privata, è inammissibile, in quanto, per un verso, volto a sollecitare un confronto diretto del giudice di legittimità con il compendio probatorio e, per altro verso, manifestamente infondato alla luce del rilievo del giudice di appello lì dove sottolinea che l'imputato aveva sottratto le chiavi dell'auto della persona offesa, così impedendole di allontanarsi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/