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Ordinanza — n. 10447/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10447/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10447/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBARRACIN KERNER ARMIN nato il 11/09/1966 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Albarracin Kerner Armin ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, previa riqualificazione dell'originaria imputazione di ricettazione per la quale era intervenuta condanna in primo grado, lo ha condannato per il reato di furto aggravato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

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Ordinanza — n. 10447/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Parole chiave

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furto aggravato aggravamento della pena procedura di revisione penale modifica della sentenza furto di lieve entità truffa aggravata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBARRACIN KERNER ARMIN nato il 11/09/1966 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Albarracin Kerner Armin ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, previa riqualificazione dell'originaria imputazione di ricettazione per la quale era intervenuta condanna in primo grado, lo ha condannato per il reato di furto aggravato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Considerato che, comunque, il ricorso, che lamenta la mancata qualificazione del fatto in termini di furto d'uso, è manifestamente infondato, poiché il furto d'uso richiede l'effettiva restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo e, pertanto, tale fattispecie è inapplicabile nel caso in cui la cosa (nella specie, un'autovettura) sia stata restituita al proprietario dalla polizia giudiziaria dopo l'accertamento del reato (Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006, dep. 2007, Terlimbacco, Rv. 236020). Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso