Ordinanza — n. 10445/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIMENI MARIA CARMELA nato a REGGIO CALABRIA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Maria Carmela Polimeni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per vari reati di furto e di indebito utilizzo di carte bancomat. Considerato che l'unico motivo, che censura la condanna per i furti sub A) ed F), è inammissibile, in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha valorizzato, tra gli altri elementi, le immagini delle riprese dei prelievi bancomat effettuate con le carte sottratte con i furti) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIMENI MARIA CARMELA nato a REGGIO CALABRIA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Maria Carmela Polimeni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per vari reati di furto e di indebito utilizzo di carte bancomat. Considerato che l'unico motivo, che censura la condanna per i furti sub A) ed F), è inammissibile, in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha valorizzato, tra gli altri elementi, le immagini delle riprese dei prelievi bancomat effettuate con le carte sottratte con i furti) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/