Italian court dismisses appeal against documentary bankruptcy conviction due to lack of specific intent argument correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal against a documentary bankruptcy conviction inadmissible. The appellant argued against the finding of specific intent, but the court found his arguments too generic and lacking correlation with the detailed reasoning in the lower court's decision regarding the fraudulent transfer of assets. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The appeal must demonstrate a specific correlation between the arguments presented in the contested decision and those advanced in the appeal, rejecting generic criticisms that fail to address the court's specific factual findings on specific intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a AFRAGOLA il 16/06/1975 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giuseppe Russo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato indicato (e, segnatamente, la sussistenza del dolo specifico), è inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente e diffusamente motivato circa la sussistenza del dolo specifico, rilevando che la condotta contestata rappresenta l'epilogo delittuoso di una vicenda che ha visto la fallita spogliata di ogni suo bene e dell'attività di impresa, trasferita in una sede fittizia e privata della documentazione che avrebbe consentito di provare la condotta distrattiva che aveva sottratto ai creditori i beni sociali) e quelle, del tutto generiche, poste a fondamento dell'irnpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i