Ordinanza — n. 10441/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUCIO nato a NAPOLI il 25/09/1976 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Lucio Ferrara ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'applicazione della recidiva, è inammissibile in quanto la Corte di appello - richiamate le plurime condanne dell'imputato (di cui una per il medesimo reato per i quale si procede, altre per rapina e altri reati), ha formulato sulla base di tali dati un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato, in linea con il principio di diritto per cui la reiterazione dell'illecito deve essere sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 10441/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), il che rende ragione della manifesta infondatezza delle censure. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUCIO nato a NAPOLI il 25/09/1976 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Lucio Ferrara ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'applicazione della recidiva, è inammissibile in quanto la Corte di appello - richiamate le plurime condanne dell'imputato (di cui una per il medesimo reato per i quale si procede, altre per rapina e altri reati), ha formulato sulla base di tali dati un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato, in linea con il principio di diritto per cui la reiterazione dell'illecito deve essere sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), il che rende ragione della manifesta infondatezza delle censure. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0