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Ordinanza — n. 10438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIAnei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 30/08/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia propone ricorso avverso l'ordinanza del 30/08/2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione del procedimento n. 12712/2016 nei confronti di ignoti, denunciandone l'abnormità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 12712/2016 nei confronti di ignoti, denunciandone l'abnormità.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione ritardo del ministero pubblico procedura pendente censure procedurali inattività successiva alla sospensione ritiro della querela penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIAnei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 30/08/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia propone ricorso avverso l'ordinanza del 30/08/2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione del procedimento n. 12712/2016 nei confronti di ignoti, denunciandone l'abnormità.

Considerato che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, non è abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, nel decidere su una richiesta di archiviazione avverso la quale sia stata proposta opposizione dopo che, in esito a una precedente richiesta di archiviazione egualmente opposta, erano state disposte nuove indagini, indichi l'effettuazione di indagini ulteriori, in quanto che tale provvedimento non determina alcuna stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero effettuare l'attività investigativa richiesta (Sez. 2, n. 7836 del 18/01/2022, Cardelli, Rv. 282706; conf.

Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010, Rv. 247876; conf. Sez. 6, n. 47351 del 06/12/2007, Bastianello, Rv. 238390). Rilevato, pertanto, che, non essendo l'atto impugnato abnorme, lo stesso non era impugnabile, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 0