Italian court dismisses appeal for aggravated assault as grounds lack specific connection to judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Mario Perdicucci's appeal against his conviction for aggravated assault inadmissible. The sole ground of appeal, challenging the denial of self-defense, was rejected because its arguments were too generic and lacked a necessary correlation with the detailed factual evaluation in the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not correspond to the specific reasoning and factual evaluation contained in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDICUCCI MARIO nato a SANT'ANGELO DI BROLO il 18/12/1967 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Mario Perdicucci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della legittima difesa, è inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata, che ha diffusamente valutato il compendio probatorio argomentando puntualmente circa la valenza dei vari elementi, e quelle, del tutto generiche, poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/