Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10435/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for seeking merit review and specific fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Fisichella's appeal against his theft conviction inadmissible. Fisichella argued violations of procedural rules and requested a re-evaluation of evidentiary elements regarding the damaged gate. The court rejected these claims as they constituted impermissible attempts to relitigate facts and question the lower court's coherent assessment of evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are limited to legal errors and cannot serve as a vehicle for re-examining factual findings or requesting a revision of the evidentiary assessment conducted by the trial courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Jurisdiction Merit Review Prohibition Evidence Evaluation Inadmissible Appeal prove fabbricate allegazioni fattuali non credibili altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISICHELLA GIOVANNI nato a CATANIA il 01/11/1950 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giovanni Fisichella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari, è inammissibile, in quanto propone questioni di merito volte a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del compendio conoscitivo che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati indiziari richiamati e immune da vizi logici.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, è inammissibile, in quanto volto a censurare, in modo del tutto aspecifico e implicante questioni di merito, il rilievo delle conformi sentenze di primo e secondo grado circa il danneggiamento del cancello di ingresso dell'autocarrozzeria teatro del furto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il