Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10434/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10434/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTACCHIO DAVIDE nato a PALERMO il 15/05/1998 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Davide Mustacchio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in tema di valutazione delle prove, è inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata, che ha puntualmente ricostruito il fatto dando conto della sua riconducibilità all'imputato, e quelle, del tutto generiche, poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10434/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in tema di valutazione delle prove, è inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata, che ha puntualmente ricostruito il fatto dando conto della sua riconducibilità all'imputato, e quelle, del tutto generiche, poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione di furto furto di lieve entità assicurazione contro il furto scippo altri reati reato flagrante
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTACCHIO DAVIDE nato a PALERMO il 15/05/1998 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Davide Mustacchio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in tema di valutazione delle prove, è inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata, che ha puntualmente ricostruito il fatto dando conto della sua riconducibilità all'imputato, e quelle, del tutto generiche, poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/