Ordinanza — n. 10433/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBANE AYOUB nato il 08/10/1992 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Libane Ayiub ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato alla luce dei rilievi della sentenza impugnata circa la consistente pericolosità sociale dell'imputato desunta dai suoi precedenti e la capacità a delinquere emergente dalle modalità della condotta, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10433/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBANE AYOUB nato il 08/10/1992 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Libane Ayiub ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato alla luce dei rilievi della sentenza impugnata circa la consistente pericolosità sociale dell'imputato desunta dai suoi precedenti e la capacità a delinquere emergente dalle modalità della condotta, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il