Ordinanza — n. 10282/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Bonasia ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, in data 19 novembre 2021, ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche e rideterminando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna - nel resto confermata - emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Bari - sezione distaccata di Bitonto - il 26 maggio 2011 in relazione a reato detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, che egli aveva chiesto rideterminarsi nel minimo. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, che egli aveva chiesto rideterminarsi nel minimo. 1.2.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONASIA FRANCESCO nato a BITONTO il 12/02/1984 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; ì
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Bonasia ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, in data 19 novembre 2021, ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche e rideterminando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna - nel resto confermata - emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Bari - sezione distaccata di Bitonto - il 26 maggio 2011 in relazione a reato detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, che egli aveva chiesto rideterminarsi nel minimo. 1.2.
Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si colloca ben al disotto della media edittale e non abbisogna di particolari spunti motivazionali (si rinvia al riguardo a Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 1.3.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2