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Ordinanza — n. 10269/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10269/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Diego Gatto propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, il 18 giugno 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 14 gennaio 2014 dal Tribunale di Rimini che l'aveva condannato alla pena di giustizia per delitti di furto pluriaggravato (consumato e tentato). Ne chiede l'annullamento articolando due motivi, entrambi proposti per violazione di legge e vizio di motivazione: il primo con riguardo al diniego delle attenuanti generiche; il secondo in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10269/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è stato adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla gravità dei fatti e alla biografia penale dell'imputato, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione a tal fine; si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Parole chiave

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procedura di revisione penale modifica della sentenza riforma giudiziaria ammende per infrazione procedurale riattivazione del procedimento modifica di misure cautelari

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTO DIEGO nato a MIRA il 20/01/1962 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Diego Gatto propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, il 18 giugno 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 14 gennaio 2014 dal Tribunale di Rimini che l'aveva condannato alla pena di giustizia per delitti di furto pluriaggravato (consumato e tentato). Ne chiede l'annullamento articolando due motivi, entrambi proposti per violazione di legge e vizio di motivazione: il primo con riguardo al diniego delle attenuanti generiche; il secondo in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto di doglianza, va ricordato in primo luogo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è stato adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla gravità dei fatti e alla biografia penale dell'imputato, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione a tal fine; si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infine, quanto al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione della Corte di merito è molto puntuale e valorizza non solo il valore venale dei beni oggetto di furto consumato o tentato, ma anche le modalità delle condotte complessivamente tenute dal Gatto: si ricorda del resto che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (da ultimo vds.

Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghisaram, Rv. 282402). In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso