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Ordinanza — n. 10266/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10266/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Andrea De Rosa ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 14 marzo 2022, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale di Milano il 23 giugno 2020 in relazione al delitto di furto pluriaggravato, a lui contestato con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Con unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta non in linea con il disvalore del fatto e con la personalità del soggetto.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di merito ha chiaramente inteso evidenziare l'improponibilità della richiesta di esclusione della recidiva avuto riguardo alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici, in relazione ai quali è anche stato dichiarato delinquente abituale; si rammenta al riguardo che gli elementi da valorizzare ai fini dell'esclusione della recidiva (o, per converso, della sua applicazione) sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 13364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034; e Sez. 2, Sentenza n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena altri reati reati penali gravi criminalità persistente reati seriali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ANDREA nato a MILANO il 30/03/1977 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Andrea De Rosa ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 14 marzo 2022, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale di Milano il 23 giugno 2020 in relazione al delitto di furto pluriaggravato, a lui contestato con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Con unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta non in linea con il disvalore del fatto e con la personalità del soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di merito ha chiaramente inteso evidenziare l'improponibilità della richiesta di esclusione della recidiva avuto riguardo alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici, in relazione ai quali è anche stato dichiarato delinquente abituale; si rammenta al riguardo che gli elementi da valorizzare ai fini dell'esclusione della recidiva (o, per converso, della sua applicazione) sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 13364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034; e Sez. 2, Sentenza n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809).

In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febb