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Ordinanza — n. 10265/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10265/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10265/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fikri Mustapha e Lachami Hicham ricorrono, con atti distinti ma di contenuto identico, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 2 febbraio 2022, ha confermato la sentenza di condanna emessa a carico degli stessi dal Tribunale di Torino il 3 settembre 2021 in relazione a reato di furto pluriaggravato in concorso, con recidiva qualificata. 1.1. I ricorsi constano di un unico motivo, nel quale si denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla commisurazione della pena. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 10265/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili, in quanto affatto generici e manifestamente infondati. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, nulla risulta dedotto con l'atto d'appello, ciò che rende sul punto i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Per il resto, si rammenta che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione perseguimento penale per truffa furto aggravato doppia punibilità revisione della sentenza penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento ad elementi di fatto rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIKRI MUSTAPHA (CUI 053WLD3) nato il 18/07/1991 LACHAMI HICHAM (CUI 02UWDHB) nato il 23/04/1989 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fikri Mustapha e Lachami Hicham ricorrono, con atti distinti ma di contenuto identico, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 2 febbraio 2022, ha confermato la sentenza di condanna emessa a carico degli stessi dal Tribunale di Torino il 3 settembre 2021 in relazione a reato di furto pluriaggravato in concorso, con recidiva qualificata. 1.1. I ricorsi constano di un unico motivo, nel quale si denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla commisurazione della pena. 1.2.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto affatto generici e manifestamente infondati. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, nulla risulta dedotto con l'atto d'appello, ciò che rende sul punto i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Per il resto, si rammenta che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento ad elementi di fatto rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e si colloca ben al disotto della media edittale. In ragione dell'inammissibilità dei ricorsi, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma