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Ordinanza — n. 10262/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10262/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10262/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Raffaele Castiello ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 25 febbraio 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Cuneo in relazione a delitto di tentato furto con destrezza di banconote, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di tentato furto con strappo. Il ricorrente articola un unico motivo di doglianza, lamentando promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata derubricazione del tentato furto con strappo nell'ipotesi di tentato furto con destrezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ricorso per cassazione messa in circolazione di monete false motivi di cassazione abuso di carte-chèques reato impossibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIELLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 09/05/1991 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO dì TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; ‘

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Raffaele Castiello ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 25 febbraio 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Cuneo in relazione a delitto di tentato furto con destrezza di banconote, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di tentato furto con strappo. Il ricorrente articola un unico motivo di doglianza, lamentando promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata derubricazione del tentato furto con strappo nell'ipotesi di tentato furto con destrezza.

2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e frutto di un evidente equivoco. Ed invero, dalla semplice lettura della sentenza impugnata emerge che il reato era già stato riqualificato in tentato furto con destrezza (a fronte dell'originaria imputazione di tentato furto con strappo) e che tale qualificazione è stata confermata in appello, di tal che la doglianza appare del tutto eccentrica rispetto a quanto emerge dagli atti. In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15