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Ordinanza — n. 10259/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10259/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10259/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pietro Di Cugno ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 5 novembre 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale in primo grado il Di Cugno era stato condannato dal Tribunale di Trani in relazione ai reati p. e p. dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. Strada, contestati come commessi in Trani il 7 febbraio 2015. Con l'unico motivo di ricorso il deducente lamenta violazione di legge, lamentando che non sia stata adeguatamente valutata la configurabilità del dolo in relazione alle ragioni dell'allontanamento dal luogo dell'incidente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10259/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. Strada, contestati come commessi in Trani il 7 febbraio 2015. Con l'unico motivo di ricorso il deducente lamenta violazione di legge, lamentando che non sia stata adeguatamente valutata la configurabilità del dolo in relazione alle ragioni dell'allontanamento dal luogo dell'incidente.

Parole chiave

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delitto di fuga omissione di soccorso guida nonostante revoca della patente reato colposo motivo insorto dopo la fuga persecuzione determinante per la fuga
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CUGNO PIETRO nato a ANDRIA il 19/12/1986 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pietro Di Cugno ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 5 novembre 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale in primo grado il Di Cugno era stato condannato dal Tribunale di Trani in relazione ai reati p. e p. dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. Strada, contestati come commessi in Trani il 7 febbraio 2015. Con l'unico motivo di ricorso il deducente lamenta violazione di legge, lamentando che non sia stata adeguatamente valutata la configurabilità del dolo in relazione alle ragioni dell'allontanamento dal luogo dell'incidente.

2. Il ricorso é inammissibile, perché affatto generico, oltrechè teso a riproporre in questa sede di legittimità questioni eminentemente fattuali basate su una valutazione alternativa delle prove assunte nel giudizio di merito. Si ricorda che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nella specie, la Corte di merito ha convenientemente argomentato in ordine alla sicura consapevolezza del Di Cugno di avere cagionato un incidente stradale idoneo ad arrecare danno alle persone, nonché alla necessità, in presenza di siffatto sinistro, che egli si attivasse per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente e che avevano riportato danni fisici.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore La