Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Roberto Landi ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, in data 5 novembre 2020, ha parzialmente riformato (prosciogliendolo dai capi CeDe rideterminando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna - nel resto confermata - emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Padova il 14 ottobre 2011 in relazione a reati di furto pluriaggravato e altri, con recidiva qualificata. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. 1.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 10249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento ad elementi di fatto rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e si colloca ben al disotto della media edittale.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena ammende per infrazione procedurale esecuzione della pena detentiva sostitutiva altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod.pen
1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento ad elementi di fatto rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDI ROBERTO nato a BOLOGNA il 09/08/1967 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Roberto Landi ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, in data 5 novembre 2020, ha parzialmente riformato (prosciogliendolo dai capi CeDe rideterminando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna - nel resto confermata - emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Padova il 14 ottobre 2011 in relazione a reati di furto pluriaggravato e altri, con recidiva qualificata. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. 1.2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento ad elementi di fatto rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e si colloca ben al disotto della media edittale.

In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 feb