Ordinanza — n. 10248/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATruzzi Ottaviano propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, il 15 ottobre 2021, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 28 gennaio 2021 dal Tribunale di Reggio Nell'Emilia, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 116, comma 15 Cod. Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 116, comma 15 Cod. Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI OTTAVIANO nato a VERONA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Truzzi Ottaviano propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, il 15 ottobre 2021, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 28 gennaio 2021 dal Tribunale di Reggio Nell'Emilia, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 116, comma 15 Cod. Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte bolognese, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023