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Ordinanza — n. 10243/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10243/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALI GAETANO nato a SIRACUSA il 27/06/1991 avverso la sentenza del 25/05/2022 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposti) per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., e risulta proposti) per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione infrazione alla legge sulle armi revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALI GAETANO nato a SIRACUSA il 27/06/1991 avverso la sentenza del 25/05/2022 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposti) per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09