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Ordinanza — n. 10242/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature per procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a registered special defense counsel. The appellant argued for personal submission, but the court noted that Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure strictly require a special defense counsel's signature for such appeals. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The criminal appeal must be signed by a special defense counsel registered with the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible de plano special defense counsel procedural defect Cassazione ordinanza legittimazione ad agire capacità di stare in giudizio legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 31/01/1946 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAt.c=32232=~0:4 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0