Ordinanza — n. 10239/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINAUDO LUIGI nato a PALERMO il 31/07/1992 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata confermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 424 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso denuncia vizio della motivazione in tema di valutazione delle prove, ma la critica appare totalmente generica e meramente enunciativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 424 cod. pen; Ordinanza — n. 10239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 424 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso denuncia vizio della motivazione in tema di valutazione delle prove, ma la critica appare totalmente generica e meramente enunciativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINAUDO LUIGI nato a PALERMO il 31/07/1992 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata confermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 424 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso denuncia vizio della motivazione in tema di valutazione delle prove, ma la critica appare totalmente generica e meramente enunciativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/02/2