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Sentenza — n. 10237/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10237/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10237/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA DANIELE nato a FIRENZE il 17/10/1986 avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso e la relativa memoria; Ritenuto che esso non risulta manifestamente infondato, né sotto altro aspetto inammissibile, in relazione all'identificazione della provenienza dei comportamenti molesti e alla corrispondente valutazione probatoria; che va per l'effetto dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato nel frattempo maturata, per decorso del termine massimo di legge; che la sentenza impugnata deve essere per l'effetto annullata senza rinvio per tale causa;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato nel frattempo maturata, per decorso del termine massimo di legge; che la sentenza impugnata deve essere per l'effetto annullata senza rinvio per tale causa;

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione scemata imputabilità permesso di promuovere un procedimento penale violazione del diritto d'autore motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati sessuali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA DANIELE nato a FIRENZE il 17/10/1986 avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso e la relativa memoria; Ritenuto che esso non risulta manifestamente infondato, né sotto altro aspetto inammissibile, in relazione all'identificazione della provenienza dei comportamenti molesti e alla corrispondente valutazione probatoria; che va per l'effetto dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato nel frattempo maturata, per decorso del termine massimo di legge; che la sentenza impugnata deve essere per l'effetto annullata senza rinvio per tale causa;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/02