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Ordinanza — n. 10231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE ANTONIO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/01/1947 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROtda o avviso udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta genericamente proposto a titolo di mancanza assoluta di motivazione; Ritenuto, tuttavia, che il giudice dì secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01); che questi ultimi hanno riguardato esclusivamente la misura della pena e della sua riduzione, che la Corte territoriale ha ritenuto congrua, e che è intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., e risulta genericamente proposto a titolo di mancanza assoluta di motivazione; Ritenuto, tuttavia, che il giudice dì secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01); che questi ultimi hanno riguardato esclusivamente la misura della pena e della sua riduzione, che la Corte territoriale ha ritenuto congrua, e che è intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni;

Parole chiave

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difetto di motivazione motivi validi causa legittima allegazione motivata motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., e risulta genericamente proposto a titolo di mancanza assoluta di motivazione; Ritenuto, tuttavia, che il giudice dì secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE ANTONIO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/01/1947 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROtda o avviso udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta genericamente proposto a titolo di mancanza assoluta di motivazione; Ritenuto, tuttavia, che il giudice dì secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01); che questi ultimi hanno riguardato esclusivamente la misura della pena e della sua riduzione, che la Corte territoriale ha ritenuto congrua, e che è intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso