Ordinanza — n. 10228/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE PASQUALE nato a NAPOLI il 21/12/1968 avverso il decreto del 28/06/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato; che questa Corte ha infatti, più volte, ritenuto legittima, a livello costituzionale e convenzionale, l'istituzione dell'ergastolo nel codice penale, in ragione della connotazione polifunzionale dì detta massima sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità (da ultimo, Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE PASQUALE nato a NAPOLI il 21/12/1968 avverso il decreto del 28/06/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato; che questa Corte ha infatti, più volte, ritenuto legittima, a livello costituzionale e convenzionale, l'istituzione dell'ergastolo nel codice penale, in ragione della connotazione polifunzionale dì detta massima sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità (da ultimo, Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0