Ordinanza — n. 10225/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAM PHAL nato il 14/10/1982 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di revoca della sospensione condizionale; esaminato il ricorso; Ritenutane la tardività, in quanto proposto oltre il quindicesimo giorno dall'avvenuta notificazione del provvedimento giudiziale, al condannato e al difensore (art. 585, comma 1, lett. a, e comma 2, lett. a, cod. proc. pen.); Ritenuta la totale genericità della richiesta di restituzione nel termine, in ricorso formulata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile assieme alla richiesta testé menzionata, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10225/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 585, comma 1, lett. a, e comma 2, lett. a, cod. proc. pen.); Ritenuta la totale genericità della richiesta di restituzione nel termine, in ricorso formulata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile assieme alla richiesta testé menzionata, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAM PHAL nato il 14/10/1982 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di revoca della sospensione condizionale; esaminato il ricorso; Ritenutane la tardività, in quanto proposto oltre il quindicesimo giorno dall'avvenuta notificazione del provvedimento giudiziale, al condannato e al difensore (art. 585, comma 1, lett. a, e comma 2, lett. a, cod. proc. pen.); Ritenuta la totale genericità della richiesta di restituzione nel termine, in ricorso formulata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile assieme alla richiesta testé menzionata, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Previa declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09