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Ordinanza — n. 10222/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10222/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:- ZARA NICOLA nato a CASAL DI PRINCIPE il 20/02/1951 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché lo stato di grave infermità, rilevante ai fini degli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47- ter, comma 1-ter, Ord. pen., è stato escluso dal Tribunale di sorveglianza - dopo opportuno approfondimento peritale, dall'esito conforme - alla stregua di valutazione logica ed esaustiva, nonché aderente al dato normativo, anche sotto il profilo della pericolosità sociale ostativa; che il ricorso sviluppa, a confutazione, argomenti di puro fatto; Rilevato che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10222/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché lo stato di grave infermità, rilevante ai fini degli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47- ter, comma 1-ter, Ord. pen., è stato escluso dal Tribunale di sorveglianza - dopo opportuno approfondimento peritale, dall'esito conforme - alla stregua di valutazione logica ed esaustiva, nonché aderente al dato normativo, anche sotto il profilo della pericolosità sociale ostativa; che il ricorso sviluppa, a confutazione, argomenti di puro fatto; Rilevato che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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regime penitenziario allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato capacità di subire la carcerazione cure a domicilio necessità di cure mediche
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:- ZARA NICOLA nato a CASAL DI PRINCIPE il 20/02/1951 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché lo stato di grave infermità, rilevante ai fini degli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47- ter, comma 1-ter, Ord. pen., è stato escluso dal Tribunale di sorveglianza - dopo opportuno approfondimento peritale, dall'esito conforme - alla stregua di valutazione logica ed esaustiva, nonché aderente al dato normativo, anche sotto il profilo della pericolosità sociale ostativa; che il ricorso sviluppa, a confutazione, argomenti di puro fatto; Rilevato che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0