Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10221/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10221/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIER LIUK (CUI 046GCU3) nato a TRIESTE il 07/09/1994 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato, all'esito del giudizio di appello, era stato condannato per il reato di violenza privata alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; che l'annullamento disposto da questa Corte vedeva sulla concedibilità della ulteriore attenuante di cui all'ad. 62, n. 6), cod. pen.; che il giudice di rinvio ha riconosciuto quest'ultima, mantenendo fermi il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno e la pena inflitta; che tale esito processuale non integra alcuna violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposíto, Rv. 279712-01), avendo peraltro il giudice a quo fornito adeguata giustificazione, alla luce della spiccata negativa sintomaticità della recidiva concretamente rilevata, del rinnovato bilanciamento, dall'esito corrispondente a quello in precedenza operato; che la doglianza del ricorrente è pertanto manifestamente infondata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato, all'esito del giudizio di appello, era stato condannato per il reato di violenza privata alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; che l'annullamento disposto da questa Corte vedeva sulla concedibilità della ulteriore attenuante di cui all'ad. 62, n. 6), cod. pen.; che il giudice di rinvio ha riconosciuto quest'ultima, mantenendo fermi il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno e la pena inflitta; che tale esito processuale non integra alcuna violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposíto, Rv. 279712-01), avendo peraltro il giudice a quo fornito adeguata giustificazione, alla luce della spiccata negativa sintomaticità della recidiva concretamente rilevata, del rinnovato bilanciamento, dall'esito corrispondente a quello in precedenza operato; che la doglianza del ricorrente è pertanto manifestamente infondata;

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva commutazione della pena pecuniaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIER LIUK (CUI 046GCU3) nato a TRIESTE il 07/09/1994 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato, all'esito del giudizio di appello, era stato condannato per il reato di violenza privata alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; che l'annullamento disposto da questa Corte vedeva sulla concedibilità della ulteriore attenuante di cui all'ad. 62, n. 6), cod. pen.; che il giudice di rinvio ha riconosciuto quest'ultima, mantenendo fermi il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno e la pena inflitta; che tale esito processuale non integra alcuna violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposíto, Rv. 279712-01), avendo peraltro il giudice a quo fornito adeguata giustificazione, alla luce della spiccata negativa sintomaticità della recidiva concretamente rilevata, del rinnovato bilanciamento, dall'esito corrispondente a quello in precedenza operato; che la doglianza del ricorrente è pertanto manifestamente infondata;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec