Ordinanza — n. 10221/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIER LIUK (CUI 046GCU3) nato a TRIESTE il 07/09/1994 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato, all'esito del giudizio di appello, era stato condannato per il reato di violenza privata alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; che l'annullamento disposto da questa Corte vedeva sulla concedibilità della ulteriore attenuante di cui all'ad. 62, n. 6), cod. pen.; che il giudice di rinvio ha riconosciuto quest'ultima, mantenendo fermi il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno e la pena inflitta; che tale esito processuale non integra alcuna violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposíto, Rv. 279712-01), avendo peraltro il giudice a quo fornito adeguata giustificazione, alla luce della spiccata negativa sintomaticità della recidiva concretamente rilevata, del rinnovato bilanciamento, dall'esito corrispondente a quello in precedenza operato; che la doglianza del ricorrente è pertanto manifestamente infondata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato, all'esito del giudizio di appello, era stato condannato per il reato di violenza privata alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; che l'annullamento disposto da questa Corte vedeva sulla concedibilità della ulteriore attenuante di cui all'ad. 62, n. 6), cod. pen.; che il giudice di rinvio ha riconosciuto quest'ultima, mantenendo fermi il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno e la pena inflitta; che tale esito processuale non integra alcuna violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposíto, Rv. 279712-01), avendo peraltro il giudice a quo fornito adeguata giustificazione, alla luce della spiccata negativa sintomaticità della recidiva concretamente rilevata, del rinnovato bilanciamento, dall'esito corrispondente a quello in precedenza operato; che la doglianza del ricorrente è pertanto manifestamente infondata;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIER LIUK (CUI 046GCU3) nato a TRIESTE il 07/09/1994 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato, all'esito del giudizio di appello, era stato condannato per il reato di violenza privata alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; che l'annullamento disposto da questa Corte vedeva sulla concedibilità della ulteriore attenuante di cui all'ad. 62, n. 6), cod. pen.; che il giudice di rinvio ha riconosciuto quest'ultima, mantenendo fermi il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno e la pena inflitta; che tale esito processuale non integra alcuna violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposíto, Rv. 279712-01), avendo peraltro il giudice a quo fornito adeguata giustificazione, alla luce della spiccata negativa sintomaticità della recidiva concretamente rilevata, del rinnovato bilanciamento, dall'esito corrispondente a quello in precedenza operato; che la doglianza del ricorrente è pertanto manifestamente infondata;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec