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Ordinanza — n. 10219/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10219/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 17/10/1993 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo fa questione della scrinninante dello stato di necessità, ma il relativo tema non era stato dedotto nei motivi di appello; che il secondo motivo introduce promiscuamente, a titolo di vizio della motivazione, disparate questioni, inclusa la contestazione, in termini tuttavia assolutamente generici, dei profili di configurabilità del reato, nonché in ordine alle circostanze e alla pena, ossia ad aspetti sui quali la risposta della sentenza impugnata risulta esauriente; che quest'ultima ha infatti congruamente argomentato, ai fini della recidiva, sulle ragioni di maggiore riprovevolezza e colpevolezza concretamente insite nella ricaduta delittuosa, mentre le attenuanti generiche sono già state riconosciute in equilibrato giudizio di equivalenza, risultando all'esito la pena contenuta al minimo edittale, che il secondo motivo risulta pertanto manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, cod. antimafia; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo fa questione della scrinninante dello stato di necessità, ma il relativo tema non era stato dedotto nei motivi di appello; che il secondo motivo introduce promiscuamente, a titolo di vizio della motivazione, disparate questioni, inclusa la contestazione, in termini tuttavia assolutamente generici, dei profili di configurabilità del reato, nonché in ordine alle circostanze e alla pena, ossia ad aspetti sui quali la risposta della sentenza impugnata risulta esauriente; che quest'ultima ha infatti congruamente argomentato, ai fini della recidiva, sulle ragioni di maggiore riprovevolezza e colpevolezza concretamente insite nella ricaduta delittuosa, mentre le attenuanti generiche sono già state riconosciute in equilibrato giudizio di equivalenza, risultando all'esito la pena contenuta al minimo edittale, che il secondo motivo risulta pertanto manifestamente infondato;

Parole chiave

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caso di rigore economico stato di bisogno recidiva nell'infrazione pena pecuniaria non riscuotibile motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 17/10/1993 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo fa questione della scrinninante dello stato di necessità, ma il relativo tema non era stato dedotto nei motivi di appello; che il secondo motivo introduce promiscuamente, a titolo di vizio della motivazione, disparate questioni, inclusa la contestazione, in termini tuttavia assolutamente generici, dei profili di configurabilità del reato, nonché in ordine alle circostanze e alla pena, ossia ad aspetti sui quali la risposta della sentenza impugnata risulta esauriente; che quest'ultima ha infatti congruamente argomentato, ai fini della recidiva, sulle ragioni di maggiore riprovevolezza e colpevolezza concretamente insite nella ricaduta delittuosa, mentre le attenuanti generiche sono già state riconosciute in equilibrato giudizio di equivalenza, risultando all'esito la pena contenuta al minimo edittale, che il secondo motivo risulta pertanto manifestamente infondato;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis