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Ordinanza — n. 10217/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10217/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO SALVATORE DAVIDE nato a POLLENA TROCCHIA il 27/10/1991 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di misure alternative alla detenzione; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto l'espiazione della pena risulta cessata alla data del 10 gennaio 2023; che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di misure alternative alla detenzione; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto l'espiazione della pena risulta cessata alla data del 10 gennaio 2023; che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01);

Parole chiave

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sospensione di pena remissione della pena perenzione dell'esecuzione della decisione dispensa dal versamento delle spese soppressione delle prestazioni assicurative estinzione dell'obbligazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO SALVATORE DAVIDE nato a POLLENA TROCCHIA il 27/10/1991 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di misure alternative alla detenzione; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto l'espiazione della pena risulta cessata alla data del 10 gennaio 2023; che alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/02