Ordinanza — n. 10216/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTIERREZ REYNOSO 30SE ANTONIO (CUI 02Q0NZH) nato il 23/01/1968 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di riparazione del pregiudizio da condizioni inumane di detenzione (art. 35-ter Ord. pen.); esaminato il ricorso; Ritenuto che, avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che definisca l'istanza del detenuto volta ad ottenere detta riparazione, l'Amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., anche senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10216/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di riparazione del pregiudizio da condizioni inumane di detenzione (art. 35-ter Ord. pen.); esaminato il ricorso; Ritenuto che, avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che definisca l'istanza del detenuto volta ad ottenere detta riparazione, l'Amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., anche senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTIERREZ REYNOSO 30SE ANTONIO (CUI 02Q0NZH) nato il 23/01/1968 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di riparazione del pregiudizio da condizioni inumane di detenzione (art. 35-ter Ord. pen.); esaminato il ricorso; Ritenuto che, avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che definisca l'istanza del detenuto volta ad ottenere detta riparazione, l'Amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., anche senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (Sez.
U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648-01); che la violazione di legge processuale, dedotta dal ricorrente, è pertanto manifestamente insussistente; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il