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Ordinanza — n. 10214/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10214/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 11/09/1975 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'affidamento in prova in casi particolari è stato dichiarato inammissibile, a fronte di fine pena ostativo (in quanto ultraquadriennale, in presenza di espiazione di pene concorrenti per reati almeno in parte compresi nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen.); che tale esito è obbligato perché, in base ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il principio della scindibilità del cumulo non trova applicazione rispetto alla misura alternativa in esame, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10214/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'affidamento in prova in casi particolari è stato dichiarato inammissibile, a fronte di fine pena ostativo (in quanto ultraquadriennale, in presenza di espiazione di pene concorrenti per reati almeno in parte compresi nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen.); che tale esito è obbligato perché, in base ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il principio della scindibilità del cumulo non trova applicazione rispetto alla misura alternativa in esame, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613-01;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per stupefacenti precedenti penali rilevanti collocamento per trattamento disintossicante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 11/09/1975 avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'affidamento in prova in casi particolari è stato dichiarato inammissibile, a fronte di fine pena ostativo (in quanto ultraquadriennale, in presenza di espiazione di pene concorrenti per reati almeno in parte compresi nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen.); che tale esito è obbligato perché, in base ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il principio della scindibilità del cumulo non trova applicazione rispetto alla misura alternativa in esame, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613-01;

Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701-01; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294- 01; Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Fiori, Rv. 268843-01); che la censura di violazione di legge è pertanto manifestamente infondata, e ogni ulteriore argomento addotto risulta palesemente inconferente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso