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Ordinanza — n. 10213/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10213/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU LIKAN nato il 18/04/1986 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza spazio-temporale tra le violazioni già unite in continuazione, e l'ulteriore per la quale è stata avanzata nuova corrispondente istanza, nonché dell'assenza di diversi e significativi elementi a sostegno della plausibile esistenza della richiesta anticipata e unitaria deliberazione, proiettata anche sull'ultima delle violazioni citate; che, a confutazione, il ricorrente insiste sull'omogeneità dei beni giuridici offesi, che costituisce notoriamente aspetto non dirimente, e sviluppa nel resto argomenti di puro merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10213/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU LIKAN nato il 18/04/1986 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza spazio-temporale tra le violazioni già unite in continuazione, e l'ulteriore per la quale è stata avanzata nuova corrispondente istanza, nonché dell'assenza di diversi e significativi elementi a sostegno della plausibile esistenza della richiesta anticipata e unitaria deliberazione, proiettata anche sull'ultima delle violazioni citate; che, a confutazione, il ricorrente insiste sull'omogeneità dei beni giuridici offesi, che costituisce notoriamente aspetto non dirimente, e sviluppa nel resto argomenti di puro merito;

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento abbandono del procedimento penale permesso di promuovere un procedimento penale unità sotto il profilo della prescrizione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU LIKAN nato il 18/04/1986 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza spazio-temporale tra le violazioni già unite in continuazione, e l'ulteriore per la quale è stata avanzata nuova corrispondente istanza, nonché dell'assenza di diversi e significativi elementi a sostegno della plausibile esistenza della richiesta anticipata e unitaria deliberazione, proiettata anche sull'ultima delle violazioni citate; che, a confutazione, il ricorrente insiste sull'omogeneità dei beni giuridici offesi, che costituisce notoriamente aspetto non dirimente, e sviluppa nel resto argomenti di puro merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis