Ordinanza — n. 10212/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA ANTONIO nato a CARINI il 11/03/1991 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi medesimi e la cosciente volontà di sottrarsi al loro inadempimento (tra le molte, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01); che il giudice a quo si è perfettamente attenuto a tale principio, sicché la corrispondente censura di violazione di legge risulta manifestamente infondata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, cod. antimafia è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi medesimi e la cosciente volontà di sottrarsi al loro inadempimento (tra le molte, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01); che il giudice a quo si è perfettamente attenuto a tale principio, sicché la corrispondente censura di violazione di legge risulta manifestamente infondata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA ANTONIO nato a CARINI il 11/03/1991 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi medesimi e la cosciente volontà di sottrarsi al loro inadempimento (tra le molte, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01); che il giudice a quo si è perfettamente attenuto a tale principio, sicché la corrispondente censura di violazione di legge risulta manifestamente infondata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/