Ordinanza — n. 10211/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARAMA ANDREI nato il 14/07/1995 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, recante condanna per la contravvenzioneII art. 76, comma 4, cod. antimafia (omesso versamento della cauzione da parte del sorvegliato speciale); esaminato il ricorso; Ritenuto che la sentenza di cui sopra ineccepibilmente motiva circa la piena consapevolezza dell'obbligo in capo all'imputato e circa l'assenza di emergenti ragioni di impossidenza economica, impeditive del suo soddisfacimento; che l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10211/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 4, cod. antimafia (omesso versamento della cauzione da parte del sorvegliato speciale); esaminato il ricorso; Ritenuto che la sentenza di cui sopra ineccepibilmente motiva circa la piena consapevolezza dell'obbligo in capo all'imputato e circa l'assenza di emergenti ragioni di impossidenza economica, impeditive del suo soddisfacimento; che l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARAMA ANDREI nato il 14/07/1995 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, recante condanna per la contravvenzioneII art. 76, comma 4, cod. antimafia (omesso versamento della cauzione da parte del sorvegliato speciale); esaminato il ricorso; Ritenuto che la sentenza di cui sopra ineccepibilmente motiva circa la piena consapevolezza dell'obbligo in capo all'imputato e circa l'assenza di emergenti ragioni di impossidenza economica, impeditive del suo soddisfacimento; che l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è ineccepibilmente argomentata; che le censure di violazioni di legge e vizio di motivazione sono pertanto manifestamente infondate sotto entrambi gli aspetti; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il