Ordinanza — n. 10210/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE PIETRO nato a PALERMO il 31/07/1980 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia, nella parte in cui punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (da ultimo, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01), nel caso di specie puntualmente rilevati dalla Corte territoriale con motivazione logica ed esaustiva; che le doglianze formulate in proposito sono, pertanto, manifestamente infondate;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10210/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, cod. antimafia, nella parte in cui punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (da ultimo, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01), nel caso di specie puntualmente rilevati dalla Corte territoriale con motivazione logica ed esaustiva; che le doglianze formulate in proposito sono, pertanto, manifestamente infondate;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE PIETRO nato a PALERMO il 31/07/1980 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia, nella parte in cui punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (da ultimo, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01), nel caso di specie puntualmente rilevati dalla Corte territoriale con motivazione logica ed esaustiva; che le doglianze formulate in proposito sono, pertanto, manifestamente infondate;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il