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Ordinanza — n. 10208/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10208/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIA MAICOL nato a ROMA il 16/03/1977 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare la valutazione di merito esercitata dalla magistratura di sorveglianza circa i concreti rischi di recidiva e di fuga, dalla decisione impugnata adeguatamente motivati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10208/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare la valutazione di merito esercitata dalla magistratura di sorveglianza circa i concreti rischi di recidiva e di fuga, dalla decisione impugnata adeguatamente motivati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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permesso di famiglia aiuto a domicilio motivi soggettivi successivi alla fuga permesso di dimora scaduto accoglimento in una famiglia soggiorno obbligato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIA MAICOL nato a ROMA il 16/03/1977 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare la valutazione di merito esercitata dalla magistratura di sorveglianza circa i concreti rischi di recidiva e di fuga, dalla decisione impugnata adeguatamente motivati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/02