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Ordinanza — n. 10206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMUSA AURELIA nato a MARSALA il 19/04/1971 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO. e . I - a udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente convertito in ricorso; Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e . I - a udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente convertito in ricorso; Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen;

Parole chiave

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requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi di cassazione violazione delle forme sostanziali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMUSA AURELIA nato a MARSALA il 19/04/1971 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO. e . I - a udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente convertito in ricorso; Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che tale principio vige anche nel caso in cui sia stato convertito in ricorso l'atto di appello in origine erroneamente proposto (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0