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Ordinanza — n. 10205/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10205/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUARA MICHELE SALVATORE nato a CAMPOFRANCO il 09/06/1955 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, connessi e congiuntamente esaminabili, svolgono, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati riferimenti alle insufficienti risultanze dell'indagine socio-familiare, specie in punto di revisione critica del passato deviante; che tale esauriente ragionamento assorbe e previene ogni ulteriore contestazione in ricorso formulata, incluse quelle facenti leva sull'età e sulle condizioni di salute, non specificamente rilevanti nel quadro applicativo della misura invocata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, connessi e congiuntamente esaminabili, svolgono, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati riferimenti alle insufficienti risultanze dell'indagine socio-familiare, specie in punto di revisione critica del passato deviante; che tale esauriente ragionamento assorbe e previene ogni ulteriore contestazione in ricorso formulata, incluse quelle facenti leva sull'età e sulle condizioni di salute, non specificamente rilevanti nel quadro applicativo della misura invocata;

Parole chiave

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rigore per motivi familiari allontanamento nonostante motivi di salute perizia medica insufficiente necessità di cure mediche riesame dell'asilo rivalutazione medica
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUARA MICHELE SALVATORE nato a CAMPOFRANCO il 09/06/1955 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, connessi e congiuntamente esaminabili, svolgono, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati riferimenti alle insufficienti risultanze dell'indagine socio-familiare, specie in punto di revisione critica del passato deviante; che tale esauriente ragionamento assorbe e previene ogni ulteriore contestazione in ricorso formulata, incluse quelle facenti leva sull'età e sulle condizioni di salute, non specificamente rilevanti nel quadro applicativo della misura invocata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il