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Ordinanza — n. 10201/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10201/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VINCENZO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 13/01/1983 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari è stata negata dal Tribunale di sorveglianza, sull'assorbente rilievo, ineccepibilmente argomentato, dell'inidoneità del programma terapeutico presentato a sostegno dell'istanza, di tipo solo ambulatoriale; che il ricorrente contrasta tale valutazione con ragioni generiche e di puro fatto, non apprezzabili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari è stata negata dal Tribunale di sorveglianza, sull'assorbente rilievo, ineccepibilmente argomentato, dell'inidoneità del programma terapeutico presentato a sostegno dell'istanza, di tipo solo ambulatoriale; che il ricorrente contrasta tale valutazione con ragioni generiche e di puro fatto, non apprezzabili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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istituto di disintossicazione trattamento residenziale delle dipendenze allontanamento nonostante motivi di salute provvedimento sanitario d'integrazione necessità di cure mediche trattamento ambulatoriale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VINCENZO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 13/01/1983 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari è stata negata dal Tribunale di sorveglianza, sull'assorbente rilievo, ineccepibilmente argomentato, dell'inidoneità del programma terapeutico presentato a sostegno dell'istanza, di tipo solo ambulatoriale; che il ricorrente contrasta tale valutazione con ragioni generiche e di puro fatto, non apprezzabili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0