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Ordinanza — n. 10200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIOLA PASQUALE nato a FOGGIA il 22/03/1983 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le violazioni in materia di disciplina penale degli stupefacenti (sentenze del primo gruppo, in relazione al quale il beneficio è stato invocato), ovvero della profonda disomogeneità di titoli di reato e relative condotte (sentenze del secondo e terzo gruppo), e quindi di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti generici e di puro merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIOLA PASQUALE nato a FOGGIA il 22/03/1983 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le violazioni in materia di disciplina penale degli stupefacenti (sentenze del primo gruppo, in relazione al quale il beneficio è stato invocato), ovvero della profonda disomogeneità di titoli di reato e relative condotte (sentenze del secondo e terzo gruppo), e quindi di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti generici e di puro merito;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti esecuzione della pena sanzioni penali trattamento residenziale delle dipendenze remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIOLA PASQUALE nato a FOGGIA il 22/03/1983 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le violazioni in materia di disciplina penale degli stupefacenti (sentenze del primo gruppo, in relazione al quale il beneficio è stato invocato), ovvero della profonda disomogeneità di titoli di reato e relative condotte (sentenze del secondo e terzo gruppo), e quindi di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti generici e di puro merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i