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Ordinanza — n. 10198/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10198/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/01/1964 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAp N) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1.Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo, proposto da Francesco Rea, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 10 marzo 2021, ha parzialmente revocato l'ordinanza del 10 febbraio 2021, in tema di liberazione anticipata, con cui era stato riconosciuto il periodo di giorni 855 di riduzione della pena per liberazione anticipata, con rigetto per ulteriori quattro periodi. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 8 luglio 2022, riservando il deposito di motivi a mezzo del proprio legale di fiducia. 2.1.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAp N) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1.Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo, proposto da Francesco Rea, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 10 marzo 2021, ha parzialmente revocato l'ordinanza del 10 febbraio 2021, in tema di liberazione anticipata, con cui era stato riconosciuto il periodo di giorni 855 di riduzione della pena per liberazione anticipata, con rigetto per ulteriori quattro periodi. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 8 luglio 2022, riservando il deposito di motivi a mezzo del proprio legale di fiducia. 2.1.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena riduzione della pena scarcerazione liberazione condizionale revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/01/1964 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAp N) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1.Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo, proposto da Francesco Rea, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 10 marzo 2021, ha parzialmente revocato l'ordinanza del 10 febbraio 2021, in tema di liberazione anticipata, con cui era stato riconosciuto il periodo di giorni 855 di riduzione della pena per liberazione anticipata, con rigetto per ulteriori quattro periodi. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 8 luglio 2022, riservando il deposito di motivi a mezzo del proprio legale di fiducia. 2.1.

Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) e che, comunque, non risultano proposti motivi di impugnazione avendo il detenuto fatto pervenire soltanto dichiarazione di proposizione del ricorso, con generica riserva di deposito di motivi non precisati. 3.Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre